Divieto di manipolare il testimone

Pubblicato il 28 ottobre 2011 La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 22380 del 27 ottobre 2011 ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare dell'avvertimento per i fatti relativi alla partecipazione, ad un colloquio tra il legale e la sua assistita in un procedimento civile, della persona che sarebbe stata indicata come teste nella causa stessa, nonché alla circostanza di aver successivamente accreditato innanzi al giudice la falsità della deposizione del teste perché difforme dalla versione ascoltata in quel colloquio.

Secondo i giudici di legittimità, era corretta la delimitazione operata dal Cnf relativamente al compito del difensore nella istruzione preliminare delle proprie difese in sede civile. Sottolineata, in particolare, la necessità di una attenta e cauta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito con estraneità, oltre che dell'intervento manipolatorio espressamente censurato al comma 1 dell'articolo 52 del Codice deontologico forense, anche di ogni tentativo di predisporre, al di fuori di esigenze di riservatezza, “accorgimenti per assicurare un risultato pratico”.
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