Divieto di licenziamento, escluso in caso di nuovo appalto

Pubblicato il 05 giugno 2020

Le disposizioni in materia di “divieto di licenziamento”, recentemente modificate dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), fanno salve le procedure di recesso nelle ipotesi in cui il personale, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Pertanto, il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane, invece, in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

A specificarlo è l’INL, con la nota n. 160 del 3 giugno 2020. Nel documento di prassi sono stati forniti utili chiarimenti anche in merito:

Divieto di licenziamento, quando opera?

L’art. 80 del D.L. n. 34/2020, che interviene nell’ambito dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione per cinque mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020:

Contratto a termine senza causale, come funziona?

Il “Decreto Rilancio” all’art. 93 ha introdotto anche la possibilità di derogare all’obbligo di indicare la causale qualora s’intenda prorogare o rinnovare, sino al 30 agosto 2020, i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale”, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

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