Il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni è rivolto non solo alle persone fisiche residenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità, ma anche alle persone giuridiche che ivi abbiano fissato la propria sede, ancorché costituite all’estero.
E’ questa una delle precisazioni rese dalla Motorizzazione, con una circolare n. 33292 diffusa il 20 dicembre 2018, contenente alcune prime istruzioni operative riguardo alla disposizione di cui all’articolo 29-bis del convertito Decreto-legge n. 113/2018 (DL sicurezza), introduttiva del citato divieto.
Nello scritto, viene anche chiarito che il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all’estero, ovvero in un altro Paese Ue o SEE o in uno Stato extraUe.
Sono, ad ogni modo esclusi dal medesimo divieto:
In ogni caso, la Motorizzazione ricorda che, a fronte del divieto, il Decreto prevede, al proprio comma 1-quater dell’articolo 93, due rimedi alternativi:
Nella circolare vengono, quindi illustrate specifiche indicazioni operative sui soggetti che possono richiedere l’immatricolazione o il foglio di via, individuati nei soli intestatati della carta di circolazione estera, sulle immatricolazioni in Italia, sul rilascio del foglio di via e sul ritiro della carta di circolazione da parte degli Organi di Polizia.
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