Arriva il chiarimento in merito al divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Con Faq pubblicata il 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate precisa che divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.
La precisazione attiene a quanto previsto dal comma 1-quater, articolo 121, Dl n. 34/2020, come modificato dal Sostegni-ter, che ha stabilito come i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possano formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Inoltre, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base al tipo di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. Un codice univoco viene assegnato a ciascuna rata annuale (visibile sulla Piattaforma); ai fini della tracciatura delle operazioni, tale codice va indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Dall’emanazione della norma sono sorti dubbi su come va intesa la cessione parziale dei bonus in parola.
Sul punto, con Faq del 19 maggio 2022, si chiarisce che il divieto di cessione parziale va riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.
Pertanto:
Ciò trova applicazione per i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, che saranno caricati entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno).
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