Divieto di avvicinamento nei reati di genere: legittimo per la Consulta

Pubblicato il 05 novembre 2024

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 4 novembre 2024, ha rigettato le questioni di legittimità sollevate dal GIP di Modena in merito alle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 168/2023 ("nuovo codice rosso") sull'applicazione della misura cautelare di avvicinamento nei casi di reati di genere.

Tale normativa prevede, come misure cautelari, una distanza minima di 500 metri tra l'indagato e la vittima, nonché l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico per il monitoraggio.

Le questioni di legittimità sollevate

Il giudice rimettente aveva contestato la rigidità di queste disposizioni, ritenendo che il vincolo della distanza e l'obbligatorietà del braccialetto limitassero il principio di individualizzazione delle misure cautelari.

In particolare, sosteneva che tale rigidità fosse in contrasto con i principi di riserva di giurisdizione e di proporzionalità nella restrizione della libertà personale, previsti dalla Costituzione.

In discussione anche la norma che, in caso di “non fattibilità tecnica” del controllo tramite braccialetto elettronico, richiede al giudice di applicare misure cautelari ulteriori, potenzialmente più gravi.

La decisione della Consulta

La Corte costituzionale ha respinto le obiezioni del giudice rimettente, sottolineando che l'obbligo del braccialetto elettronico costituisce uno strumento fondamentale per la tutela delle persone vulnerabili nei casi di reati di genere.

Tale dispositivo, insieme alla prescrizione della distanza minima di 500 metri, ha come obiettivo quello di fornire alla vittima un margine di sicurezza temporale sufficiente per cercare riparo e permettere un rapido intervento delle forze dell'ordine.

Flessibilità delle misure

Nonostante nei centri abitati di piccole dimensioni tale distanza possa rappresentare una limitazione per l'indagato, il sacrificio richiesto appare comunque sostenibile.

Infatti, l'indagato può facilmente recarsi nel centro più vicino per usufruire dei servizi di cui ha bisogno.

Inoltre, qualora vi siano motivazioni particolari, come esigenze lavorative o abitative, l'art. 282-ter del codice di procedura penale consente comunque al giudice di adattare l'esecuzione del divieto di avvicinarsi alle specifiche necessità, garantendo in questo modo una certa flessibilità della misura.

Protezione della vittima

In definitiva, il sacrificio imposto all'indagato sarebbe giustificato dall'impellente esigenza di proteggere l'incolumità della vittima, la cui sicurezza, e in alcuni casi la vita stessa, potrebbe essere un rischio a causa dell'escalation che frequentemente si osserva tra atti di stalking e crimini più gravi.

Sulla non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico

Per quanto riguarda la “non fattibilità tecnica” del controllo tramite braccialetto elettronico, la Corte ha chiarito che tale impossibilità non deve comportare automaticamente l'adozione di misure più severe.

Anzi, il giudice è chiamato a valutare nuovamente le esigenze cautelari del caso concreto, sulla base dei principi di idoneità, necessità e proporzionalità.

In questa valutazione, il giudice può decidere di applicare sia misure più restrittive, come l'obbligo di dimora, sia misure più lievi, come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La sentenza, in conclusione, ammette che, in situazioni di difficoltà tecnica nel monitoraggio elettronico, la risposta giuridica non deve essere un automatismo punitivo, bensì una valutazione ponderata delle alternative cautelari più adeguate alla situazione specifica.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità della distanza di 500 metri e dell'uso obbligatorio del braccialetto elettronico nei reati di genere.
Questione dibattuta Se il vincolo di distanza e l’obbligo di braccialetto siano troppo rigidi, limitando l’individualizzazione e proporzionalità delle misure cautelari.
Soluzione della Corte costituzionale Conferma della costituzionalità: la misura è proporzionata per tutelare la vittima. Il giudice può adattare le misure in caso di difficoltà tecniche.
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