Dividendi “pesanti” dalle black-list
Pubblicato il 31 luglio 2008
Il Fisco, con la risoluzione n. 326/E del 30 luglio 2008, ha riesaminato le disposizioni tributarie in materia di imprese estere controllate o collegate. Nello specifico, è stato esaminato il caso di una società italiana, che attraverso alcune controllate, detiene una partecipazione paritetica con un partner spagnolo, in una holding svizzera sottoposta alle regole black-list. Con l’interpello avanzato si è chiesto se, in presenza di controllo congiunto, si debbano applicare le disposizioni sulle società controllate (articolo 167 Tuir) oppure quelle sulle società collegate (articolo 168 Tuir). Inoltre, sempre l’interpellante, si domandava se sia applicabile l’articolo 89 del Tuir, secondo cui i dividendi provenienti da paesi senza un sistema fiscale privilegiato concorrono a formare il reddito societario nella misura ridotta del 5%. Nel rispondere ai quesiti, l’agenzia parte dalla nozione di controllo così come sancita dall’articolo 2359 del Codice civile. Nel caso in esame, il controllo esercitato dai due distinti contribuenti non si può ricondurre direttamente alla fattispecie citata, pertanto esso deve essere declassato a puro collegamento societario, così come disciplinato dall'articolo 168 del Tuir. Di conseguenza, se nessuno dei partecipanti alla joint-venture è nella condizione di esercitare un controllo di fatto sulla società svizzera, allora i redditi di quest'ultima saranno determinati e tassati per trasparenza in capo all'interpellante secondo le modalità induttive previste dallo stesso articolo 168. Dunque, l’importo da tassare in capo al socio residente si individua in base al maggiore tra l’utile lordo di bilancio della Cfc e l’importo di reddito presuntivamente determinato applicando alcuni coefficienti ai valori dell’attivo. È lo stesso articolo 168 del Tuir, quindi, ad impedire che nella determinazione del risultato fiscale estero possano utilizzarsi le regole sul reddito d’impresa, tra cui quella dell’articolo 89 del Tuir sulla detassazione al 95% dei dividendi provenienti da Paesi extra black-list.