Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

Pubblicato il 06 maggio 2024

Federdistribuzione, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILtuCS hanno stipulato il 23 aprile 2024  un'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del settore della Distribuzione moderna organizzata.

La decorrenza è fissata dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° maggio 2024 per la parte normativa, con scadenza al 31 marzo 2027.

Vediamo i punti principali dell'Ipotesi di accordo.

Aumenti retributivi

Ecco gli aumenti disposti dall'Ipotesi di accordo:

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027
Quadro € 52,08 € 121,53 € 52,08 € 60,76 € 60,76 € 69,44
I € 46,92 € 109,47 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,56
II € 40,58 € 94,69 € 40,58 € 47,35 € 47,35 € 54,11
III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25
IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00
V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14
VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 €28,39 € 32,44
VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78
Operatori di vendita
I categoria € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76
II categoria € 23,78 € 55,48 € 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70

Per la consultazione dei nuovi minimi derivanti dall'applicazione degli aumenti, vai alla "Banca dati".

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito con il Protocollo 12 dicembre 2022, e a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 23 aprile 2024 è corrisposto un importo una tantum, riproporzionato in 15 quote mensili e corrisposto in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

Per la consultazione degli importi una tantum vai a "Rinnovi Ccnl"

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo 6 mesi dalla scadenza del contratto, o dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, in mancanza di accordo è erogata una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell’IPCA, al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.

Gli importi possono essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali dopo il 31 marzo 2027.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° aprile 2025 il contributo a carico azienda al Fondo EST passa a € 13,00 mensili, mentre quello dovuto alla Qu.A.S. è elevato a:

Contratti a tempo determinato: causali

In ottemperanza alle modifiche introdotte dal Decreto lavoro, vengono introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto, a prescindere dalla durata.

Le causali apponibili sono:

NOTA BENE: I contratti a termine conclusi per gestire picchi di lavoro in località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative, di durata, da limitazioni sugli intervalli temporali e dalla necessità di apporre le causali per proroghe rinnovi.

Vai al testo dell'Ipotesi di accordo

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