I distributori automatici (vending machine) sono agevolabili con l’iper-ammortamento se di nuova generazione ed interconnessi.
Sull'iperammortamento di Impresa 4.0 - legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 9, 10 e 11, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) - arrivano chiarimenti dal MiSE, con la circolare 177355 del 23 maggio 2018.
Per le numerose richieste di parere tecnico sul tema, il MiSE fornisce chiarimenti in merito alla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate in data 19 maggio e 12 luglio 2017.
I chiarimenti devono intendersi ovviamente valevoli anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.
Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iper ammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibili al beneficio, sarà possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 secondo il meccanismo chiarito nella citata circolare n. 4/E del 2017.
Alcuni ambiti trattati:
Ulteriori indicazioni precisano i concetti di guida automatica e semiautomatica e chiariscono alcune fattispecie riconducibili ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.
La disciplina dell’iper ammortamento è potenzialmente applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal settore economico di appartenenza (nonché dalle dimensioni o dalla forma giuridica).
La norma agevolativa, dunque, non contempla alcuna preclusione di tipo soggettivo per le imprese operanti nel settore del commercio, così come, in via generale, per tutte le imprese la cui attività si sostanzi nella produzione di servizi.
Tuttavia, indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa e dall’ouput finale delle attività aziendali, la possibilità di fruire della maggiorazione (del 150%) delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili presuppone pur sempre che i beni materiali (o immateriali) oggetto d’investimento siano riconducibili a una delle voci contemplate nell’allegato A (o nell’allegato B) della richiamata legge n. 232 del 2016 e soddisfino il requisito dell’interconnessione.
I distributori automatici possono essere ricompresi all’interno del punto 12 della tabella A): magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Ma solo i distributori di ultima generazione, in genere, posseggono le caratteristiche tecnologiche richieste dalla normativa (5+2 requisiti).
Per soddisfare in particolare il requisito dell’interconnessione i distributori automatici in questione devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.
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