Distribuite le quote per le conversioni dei permessi di soggiorno

Pubblicato il 26 marzo 2015 Con circolare n. 11 del 24 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha attribuito alle  Direzioni Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, n. 7.458 quote in lavoro subordinato e autonomo delle 12.350 previste dall' articolo 5 del D.P.C.M. dell'11.12.2014, destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno CE di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea.

Con l’occasione il Ministero ha richiamato l’attenzione delle DTL sulle verifiche necessarie ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale con riguardo a:

- avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso autorizzato per lavoro stagionale (verificabile attraverso la comunicazione obbligatoria di assunzione per un periodo non inferiore a 3 mesi);

- presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, richiedendo la conversione prima della scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

Le quote relative a 100 ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, non vengono ripartite a livello territoriale ma restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro per essere assegnate sulla base delle richieste che perverranno agli sportelli unici per l’immigrazione e che saranno segnalate dalle DTL.
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