Distacco transnazionale

Pubblicato il 19 gennaio 2017

Il distacco transnazionale è regolamentato dal D.Lgs. n. 136/2016 entrato in vigore lo scorso 22 luglio. A seguito della circolare n. 1/2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si analizzano il campo di applicazione della norma, le peculiarità del distacco autentico e di quello fittizio, le condizioni di lavoro da applicare al personale distaccato, la responsabilità solidale e gli adempimenti amministrativi con le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto.

 

A seguito dell’entrata in vigore il 22 luglio 2016 del D.Lgs. n. 136/2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni in materia di distacco transnazionale con circolare n. 1 del 9 gennaio 2017.

Campo di applicazione

Il D.Lgs. n. 136/2016 trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'UE che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

n.b.: durante il periodo di distacco deve continuare a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

 

La normativa contempla tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:

ATTENZIONE

La norma in questione trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia.

 

Distacco autentico

Ai fini della verifica dell’autenticità del distacco, gli organi di vigilanza sono tenuti ad esaminare, sia con riferimento all’impresa distaccante che con riguardo al lavoratore distaccato, i seguenti elementi:

  1. il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
  2. il luogo in cui l'impresa è registrata alla CCIAA o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
  3. il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
  4. la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
  5. il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
  6. il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
  7. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Per accertare se il lavoratore sia effettivamente distaccato vanno valutati, congiuntamente con quelli sopraelencati, anche i seguenti elementi:

  1. il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
  2. la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
  3. la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
  4. la data di inizio del distacco;
  5. la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
  6. la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
  7. eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
  8. l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
  9. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

ATTENZIONE

Gli elementi non vanno considerati isolatamente ma devono essere oggetto di una valutazione complessiva.

 

ATTENZIONE

Deve, inoltre sussistere un legame organico tra lavoratore distaccato e l’impresa distaccante per tutto il periodo del distacco.

 

Distacco fittizio

Il distacco non autentico è configurabile nel caso in cui il datore di lavoro distaccante e/o il distaccatario pongano in essere distacchi fittizi per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale.

A titolo esemplificativo, per l’INL ipotesi di distacchi “fittizi” possono riscontrarsi, nei seguenti casi:

ATTENZIONE

In caso di distacco non autentico il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e gli vanno applicati integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla normativa italiana.

 

Quindi, qualora si riesca a dimostrare una fattispecie di pseudo distacco, il personale ispettivo applicherà la disciplina italiana, riconducendo il rapporto di lavoro in capo al distaccatario dal giorno di inizio dell’attività svolta in “pseudo distacco”, previo/disconoscimento del certificato A1.

n.b.: il certificato A1 concerne la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato, attestando l’obbligo per l’impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante.

 

Inoltre:

Condizioni di lavoro

Nei confronti dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, trovano applicazione le stesse condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione).

Se l’attività lavorativa è svolta in Italia, la stessa risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a:

ATTENZIONE

Ai lavoratori somministrati a livello transnazionale, viene garantita una sostanziale parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi.

 

Responsabilità solidale

Nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell’appalto.

Adempimenti amministrativi

Al fine di prevenire e contrastare fenomeni elusivi e abusi in materia di distacco transnazionale di lavoratori, il Legislatore ha previsto una serie di adempimenti amministrativi (art. 10, D.Lgs. n. 136/2016) che saranno oggetto di verifica da parte del personale ispettivo e che sono sanzionati come di seguito:

In ogni caso, gli importi delle suddette sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto a ciascuna violazione.

Chiarisce la circolare dell’Ispettorato che, con riferimento alla conservazione della documentazione, la violazione è configurabile non solo nel caso in cui la stessa, a richiesta degli organi ispettivi, non venga esibita, ma anche nel caso in cui i documenti consegnati non siano tradotti in lingua italiana.

 

Quadro delle norme

Direttiva 2014/67/UE

D.Lgs. n. 152/1997

D.Lgs. n. 81/2015

D.Lgs. n. 136/2016

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 9 gennaio 2017

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