Distacco transnazionale

Pubblicato il 19 gennaio 2017

Con FAQ pubblicate sul sito cliclavoro sono stati forniti alcuni chiarimenti in materia di distacco transnazionale.

Innanzitutto l’azienda straniera, con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, dovrà:

Non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta "Non sono in possesso di P.IVA." e compilare il campo Codice identificativo.

Viene poi chiarito che le aziende italiane che distaccano in un Paese straniero non devono effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il modello UNI_DISTACCO_UE in quanto la norma in materia (D.Lgs. n. 136/2016) trova applicazione solo per i distacchi “in entrata” ossia per il distacco di lavoratori da parte di un’azienda straniera di altro Stato membro verso l’Italia.

Inoltre, se una società straniera effettua operazioni di cabotaggio in Italia anche se solo per pochi giorni, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 136/2016

Referenti

Ai sensi dell’art. 10 del citato Decreto Legislativo, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, e ben 2 FAQ chiariscono la posizione di tale figura.

Può essere referente qualsiasi persona fisica senza necessità di iscrizione a qualsiasi albo e l’indicazione del soggetto referente e dei suoi dati è sufficiente che sia presente nel modello UNI_DISTACCO_UE.

I referenti indicati nel modello telematico non sono responsabili in solido con il prestatore di servizi degli obblighi individuati nel Decreto Legislativo 136/2016 in quanto il soggetto destinatario degli obblighi di cui all’art. 10 e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta il solo prestatore dei servizi (azienda straniera distaccante).

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