L’autorizzazione per l’utilizzazione di dispositivi stradali atti ad impedire la sosta dei veicoli in determinate zone, spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la sicurezza stradale. L’ente proprietario della strada (nella specie, il Comune) è competente, semmai, solo per l’individuazione delle aree ove impiegare i diffusori e per la scelta della tipologia, tra quelle autorizzate, da porre in opera, previa ordinanza. In tal senso, è chiaro il dettato dell’art. 180 Regolamento di esecuzione de Codice della Strada e della Direttiva Ministero dei Trasporti n. 777 del 27 aprile 2006.
E’ quanto si legge nel parere n. 461 reso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, il 21 febbraio 2017, in una vicenda ove la proprietaria di un’immobile aveva impugnato l’ordinanza del Comune di apposizione di due dissuasori di velocità davanti all'ingresso di casa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".