Con la pubblicazione del messaggio n. 4211 del 22 novembre, l’Inps rende noto l’avvenuto rilascio dei nuovi tracciati da utilizzare per la trasmissione telematica delle domande di disoccupazione o assegno per il nucleo familiare in agricoltura.
La prestazione spetta a:
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite massimo di 365 giornate annue dalle quali vanno detratte:
L'indennità è pari al 40% della retribuzione di riferimento, da cui è detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva, senza che venga applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
L'indennità è pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione con accreditamento automatico della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e, per coloro che nell'anno di competenza sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, della pensione anticipata nei limiti delle prime 90 giornate di accredito figurativo.
L'interessato può richiedere contestualmente l’assegno per il nucleo familiare entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni, con i medesimi requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'Anf spetta per le giornate effettivamente lavorate e per quelle di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, fino ad un massimo di 180 giorni.
La domanda è presentata in via telematica tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Con il messaggio in oggetto, l’Inps comunica che il relativo tracciato di trasmissione è stato aggiornato nella parte inerente l’informativa sulla materia, con particolare riguardo agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
In relazione all’assegno al nucleo familiare, e in seguito all’introduzione della disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico, dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’art. 2 del D.L. 13 n. 69/88, convertito dalla L. n. 153/88.
Per gli Enti di Patronato è disponibile nell’Area di Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file in formato PDF, contenente la sezione informativa del citato modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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