Tutto pronto per l’inoltro delle domande di indennità di disoccupazione e assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2019. Infatti, in ottemperanza a quanto concordato nell’Accordo tecnico-operativo tra INPS ed Enti di patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012 in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, sono stati rilasciati i tracciati di trasmissione delle predette istanze.
Sul punto, precisa l’INPS con il messaggio n. 4376 del 26 novembre 2019, che i tracciati non sono stati modificati rispetto alla precedente versione e che il modulo "SR25-Prest.agr.21TP", il quale costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati, è reperibile nella sezione “Modulistica Online” del sito istituzionale a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali.
L’indennità di disoccupazione spetta:
In particolare, agli operai agricoli a tempo determinato viene corrisposta un’indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento, per un numero di giornate uguale a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate. Dall'importo spettante viene detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% per ogni giornata indennizzata.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, è corrisposta un’indennità del 30% della retribuzione effettivamente percepita per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario:
Le stesse tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola possono chiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, entro determinati limiti di reddito. Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in apposite tabelle rese disponibili dall’INPS (v. INPS, circolare n. 66 del 17 maggio 2019).
Per determinare l’importo degli ANF bisogna considerare:
Al riguardo, occorre tenere presente che i redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Inoltre è importante precisare che il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all'anno precedente quello della domanda, se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se, invece, la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), bisogna indicare il reddito conseguito due anni prima.
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