Dismissione del parco auto valutata ai fini della sussistenza del reato di bancarotta

Pubblicato il 18 febbraio 2012 Perché possa ritenersi configurato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria la presenza di un dolo specifico essendo sufficiente un dolo generico, la consapevole volontà, quindi, “di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte”.

Sulla base di questo assunto i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6491 del 17 febbraio 2012 – hanno confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Salerno aveva condannato per bancarotta distrattiva un imprenditore che, al fine di affrontare la crisi di liquidità dell’azienda di cui era titolare, ne aveva dismesso il relativo parco auto.

Secondo la Corte, in particolare, era legittimo che i giudici di merito avessero tenuto in considerazione tale dismissione delle auto in quanto la stessa, anche se era avvenuta con notevole anticipo rispetto alla dichiarazione di fallimento, aveva determinato un cospicuo depauperamento del patrimonio societario ed una elevata differenza tra il valore dei beni dichiarati nel bilancio del 1993 e quello degli stessi beni offerti ai creditori, in sede di istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
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