Disegni e modelli industriali. Possono essere qualificati come opere?

Pubblicato il 13 settembre 2019

E’ possibile, ai sensi delle norme europee, che una normativa nazionale preveda la concessione della protezione del diritto d’autore anche ai disegni e modelli industriali quando questi producano un effetto estetico specifico?

Alla questione, promossa dal Supremo Tribunale di giustizia portoghese, ha risposto la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 12 settembre 2019, pronunciata nell’ambito della causa C-683/17.

Sì a protezione aggiuntiva del diritto d'autore, in casi determinati

I giudici europei hanno risposto affermativamente dopo aver ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni oggetto originale, espressivo di una creazione intellettuale del suo autore, può essere qualificato come “opera” ai sensi della direttiva sul diritto d’autore.

Sono diversi - precisa la Corte - gli atti di diritto derivato dell’Unione che attuano una protezione specifica per i disegni e modelli, prevedendo, contemporaneamente, che tale protezione specifica possa applicarsi cumulativamente con la protezione sul diritto d’autore.

In determinati casi, quindi, il disegno o il modello può essere anche qualificato come “opera”.

In proposito, i giudici europei ricordano anche i diversi obiettivi perseguiti dalla protezione dei disegni e modelli, da una parte, e dalla protezione ai sensi del diritto d’autore; queste protezioni - viene precisato - sono assoggettate a discipline diverse.

Così, mentre la prima è volta a proteggere, per un periodo limitato, oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa, l’altra, che ha durata significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere.

In tale contesto, la concessione di una protezione come opera a un oggetto protetto in quanto disegno o modello “non può vanificare le finalità e l’effettività rispettive di tali due tutele”, tanto che la concessione cumulativa di una tutela siffatta è ipotizzabile solo in alcune situazioni.

Effetto estetico specifico non basta

In conclusione - secondo la Corte Ue - la circostanza che alcuni modelli producano, al di là del loro fine utilitario, un effetto estetico specifico, non consente, di per sé, di qualificare tali modelli come “opere” e di sottoporli, ciò posto, alla protezione ai sensi del diritto d’autore.

Infatti, l’effetto estetico che può essere prodotto da un disegno o modello non costituisce un elemento rilevante: si tratta di un effetto che costituisce “il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva di bellezza che prova ciascuna persona che si trova ad osservare il disegno o modello in questione”.

La qualificazione come opera impone, per contro, la dimostrazione dell’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività e che tale oggetto costituisca una creazione intellettuale ed originale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore.

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