Per la contestazione di utilizzo fraudolento del tirocinio extracurriculare non è ammesso il ricorso ex art. 17, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al Comitato per i rapporti di lavoro. Il chiarimento arriva con la nota INL 8 marzo 2023, n. 453, secondo cui, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione della violazione inerente la non genuinità del tirocinio extracurriculare attivato dal datore di lavoro non è oggetto di verbale di accertamento unico e notificazione, bensì di un diverso atto amministrativo (ovverosia la prescrizione obbligatoria ex art. 20, d. lgs. n. 758/1994), sicché il provvedimento deve intendersi sottratto al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.
Nel caso di contestazione dell’illecito sopra individuato, il datore di lavoro potrà, dunque, scegliere se adempiere alla prescrizione ovvero rivolgersi all’Autorità Giudiziaria alla quale l’ente ispettivo ha l’obbligo di riferire la notizia di reato.
Quanto alla costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, invece, sarà eventualmente cura e/o scelta del lavoratore/tirocinante adire il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
Con l’emanazione dei commi da 720 e seguenti, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore ha inteso arginare il fenomeno dell’uso fraudolento dei tirocini extracurriculari introducendo una serie di disposizioni che avrebbero dovuto, entro lo scorso 30 giugno 2022, portare all’emanazione di nuove linee guida e attraverso la previsione di un nuovo sistema sanzionatorio.
Come noto, i tirocini extracurriculari non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato ma vanno intesi come un percorso formativo di studio e lavoro, finalizzato all’orientamento ed alla formazione professionale, all’inserimento/reinserimento lavorativo, nonché all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Non a caso, i tirocini extracurriculari, costituiscono probabilmente, a tutt’oggi, la misura di politica attiva più nota ed efficiente del nostro ordinamento.
Con la legge di Bilancio 2022, ai sensi dell’art 1, comma 726, sono stati abrogati gli artt. 34, 35 e 36, art. 1, legge 28 giugno 2012, n. 92, ed è stato previsto il riordino – ancora inattuato – della disciplina.
NOTA BENE: il comma 721, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnava, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, a Governo e regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il compito di definire le nuove linee guida sulla base dei punti specificatamente individuati al medesimo comma 721. Ad oggi, non vi è stato, però alcun aggiornamento.
Seppur, appunto, non vi è ancora l’attuazione delle modifiche regolamentari in materia di tirocini extracurriculari, i nuovi profili sanzionatori previsti dalla norma sono in vigore già dal 1° gennaio 2022, così come interpretato dall’INL nella nota 21 marzo 2022, n. 530.
In particolare:
In tale ultimo caso, trattandosi di una sanzione penale, ancorché punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 15, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ATTENZIONE: La corretta commisurazione della sanzione penale (ammenda di euro 50 per ogni giornata di tirocinio e per ciascun tirocinante) deve tener conto dell’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022), sicché, ai fini del computo della sanzione, dovrà tenersi conto delle sole giornate decorrenti da tale data anche nel caso in cui il percorso di tirocinio sia iniziato in data antecedente al 1° gennaio 2022.
Si rammenta, altresì, che in caso di comminazione della sanzione per tirocinio fraudolento non potranno applicarsi le ulteriori sanzioni amministrative relative al rapporto di lavoro subordinato, quali a titolo esemplificativo, quelle relative all’omessa comunicazione di assunzione ovvero all’omessa consegna della dichiarazione di assunzione/contratto di assunzione.
Ciò assunto, ai sensi del primo comma del sopracitato art. 15, l’ispettore, n.q. di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, impartisce al contravventore, ai sensi dell’art. 20 e ss., decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, un’apposita prescrizione al fine di porre rimedio alle irregolarità riscontrate concedendo un periodo massimo di sei mesi per la regolarizzazione.
Entro il successivo termine di 60 giorni, l’organo di vigilanza dovrà verificare che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità ed i termini indicati nella prescrizione.
In caso di adempimento alla prescrizione, il contravventore sarà ammesso, nel termine di trenta giorni, al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione, ovverosia pari a 12,50 euro per ogni tirocinante e per ogni giornata di impiego fraudolento del tirocinante. Contestualmente, il reato verrà estinto.
Diversamente, in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3, art. 21, decreto legislativo 1994, n. 758, l’organo di vigilanza, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ne darà comunicazione al pubblico ministero ed al contravventore, riprendendo il procedimento penale il suo percorso.
Parallelamente ai profili sanzionatori sopra evidenziati, il citato comma 723, fa salva la possibilità del tirocinante di chiedere il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. In tal senso, all’amministrazione non sarà possibile ricondurre “d’ufficio” il tirocinio extracurriculare ad un rapporto di lavoro subordinato. Tale facoltà è perseguibile esclusivamente dallo pseudo-tirocinante.
Purtuttavia, sotto il profilo contributivo, atteso che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e INPS trova la propria fonte nella legge – talché non può rientrare nella disponibilità delle parti del rapporto – e presuppone l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro, l’accertamento di non genuinità del tirocinio svolto comporterà un recupero contributivo indipendentemente dalla scelta operata dal lavoratore di adire, o meno, l’autorità giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.
NOTA BENE: La quantificazione della contribuzione evasa avverrà applicando, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d. l. n. 338/1989, l’imponibile contributivo dell’intero periodo di vigenza del percorso formativo fraudolento ricercato nei livelli retributivi del CCNL applicato dal soggetto ospitante.
Il riscontro pervenuto dalla Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 8 marzo 2023, n. 453, chiarisce che nel caso di disconoscimento del rapporto di tirocinio non è ammesso il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro.
NOTA BENE: Il ricorso gerarchico è generalmente ammesso avverso i verbali di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali ad assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
In particolare, stando all’analisi dell’INL, pur essendo necessaria per l’accertamento della fraudolenza del tirocinio la prova che lo stesso si sia svolto alla stessa stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in ragione delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2022 non è possibile ricorrere al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Invero, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale in ragione della quale il personale ispettivo procede con l’emanazione di uno specifico provvedimento di prescrizione obbligatoria che, in caso di ottemperanza, estingue il reato in via amministrativa.
Ciò assunto, anche in presenza della possibile e correlata pretesa contributiva, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni con il giudicato dell’autorità penale, ha inteso escludere la possibilità di ricorrere innanzi al citato comitato, così come già affermato per le ipotesi di esternalizzazioni illecite (nota prot. n. 1551/2021).
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 |
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