Disciplina Cfc, novità alla luce della direttiva Atad. Circolare e provvedimento in consultazione

Pubblicato il 06 luglio 2021

Posta in pubblica consultazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate la bozza di una circolare con i chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società controllate estere (Controlled Foreign Companies, Cfc), alla luce delle modifiche introdotte dopo il recepimento della direttiva ATAD da parte del Dlgs n. 142/2018.

Il documento è accompagnato anche da uno schema di provvedimento con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione (tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana) indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a del Tuir.

I due documenti potranno essere consultati dagli operatori economici, professionisti ed esperti fino al 6 agosto 2021; eventuali contributi al riguardo o proposte di modifica potranno essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo dc.gc.internazionale@agenziaentrate.it. Le osservazioni trasmesse verranno valutate dall’Amministrazione finanziaria, ai fini di un eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

Riforma della disciplina delle società controllate estere dopo il recepimento della Direttiva ATAD

Scopo della nuova circolare agenziale è quello di fornire chiarimenti sulla disciplina Cfc attualmente in vigore, in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n.142/2018 (Decreto ATAD).

Nel documento di prassi vengono analizzati, in particolar modo, l’ambito soggettivo, il requisito del controllo e la circostanza esimente, che consente di disapplicare la disciplina Cfc al verificarsi di alcune condizioni.

Nella bozza di circolare si ricorda, in primo luogo, che la disciplina sulle Società controllate estere (articolo 167 del Tuir) è finalizzata a rendere imponibili in Italia gli utili prodotti dalle Cfc che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.

L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina Cfc viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi.

Nella versione provvisoria del documento, ci si sofferma sui requisiti per l’applicazione della suddetta disciplina, distinguendo quelli soggettivi da quelli oggettivi, consistenti nel:

In fase di recepimento della Direttiva ATAD, nell’adeguare la normativa italiana alle disposizioni unionali, il legislatore ha riformato l’intero sistema Cfc, anche nell’ottica di ridurre la complessità del relativo meccanismo applicativo.

La principale novità apportata dal decreto ATAD alla disciplina delle Cfc consiste proprio nella sostituzione del doppio sistema di tassazione con un’unica fattispecie, valida a prescindere dallo Stato di residenza o di localizzazione della società estera e al ricorrere di due requisiti:

Altri aspetti modificati della disciplina delle Cfc a seguito della riforma e che sono approfonditi nella circolare riguardano, tra gli altri:

Infine, alcune novità riguardano la nozione di controllo e il concetto di esimente ancora valido.

La nozione di controllo è stata rivista a seguito della nuova formulazione dell’articolo 167 del Tuir (comma 3), che prima presupponeva che il soggetto residente detenesse il controllo di quello estero facendo riferimento al solo controllo civilistico (articolo 2359 codice civile), mentre nell’attuale versione dell’articolo 167 (comma 2) del Tuir si prevede che la disciplina Cfc si applichi a imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato rispetto ai quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

Rinnovato anche il concetto di circostanza esimente per disapplicare la tassazione per trasparenza dei redditi della controllata estera. Secondo la nuova formulazione, l'unica esimente ormai valida per rendere non operante la disciplina Cfc è lo svolgimento (da parte del soggetto non residente che potenzialmente potrebbe ricadere in tale ambito) di un'attività economica effettiva, mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Cfc, nuovi criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione

Lo schema di provvedimento aggiorna e sostituisce le indicazioni del precedente provvedimento del 16 settembre 2016, alla luce della nuova disciplina Cfc recata dal citato Decreto ATAD, disciplinando i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale interna.

Per il calcolo del tax rate effettivo estero, specifica il provvedimento in bozza, vanno comprese le imposte sul reddito effettivamente dovute dalla controllata nel paese di residenza, al netto di eventuali tax credit esteri, oltre a quelle assolte da tale società in altri stati.

Per calcolare la tassazione virtuale interna, invece, rileva l’IRES, senza considerare sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata. Ai medesimi fini non assume rilevanza l’IRAP.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy