Disabili. Esclusi dalla base di computo i contratti di durata pari a 6 mesi
Pubblicato il 01 maggio 2014
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con
circolare n. 10 del 30 aprile 2014, dopo aver riepilogato le
esclusioni dal computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione della Legge n.
68/1999, si è soffermata sulla questione relativa alla computabilità dei
contratti a tempo determinato.
In particolare il nodo da sciogliere, per i Consulenti del Lavoro, è se dalla base di computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a termine di durata inferiore a 6 mesi oppure vadano esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6 mesi.
L’art. 4, comma 1, Legge n. 68/1999 come modificato dalla Legge n.
134 del 7 agosto 2012, afferma: “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi”.
Poiché:
- di fatto è stata ristabilita la disciplina previgente, ma l'esclusione dal computo riguarda i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi;
- nelle Faq presenti sul portale ClicLavoro è specificato che il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi va computato come unità;
la Fondazione Studi ha concluso la propria analisi ritenendo che i contratti a termine di
durata pari a 6 mesi non siano
computabili nella base di computo della quota di riserva.