L’Ufficio personale pubbliche amministrazioni del dipartimento della funzione pubblica, con il parere n. 1 del 6 febbraio chiarito che il genitore che già utilizzi il congedo straordinario, integralmente o frazionato, disposto con l’articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/01 in merito all’assistenza ai figli disabili, non può fruire del contemporaneo utilizzo dei permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 104/92. Tale divieto si estende anche all’altro genitore che non utilizzi il predetto congedo. Quindi, durante il periodo di congedo straordinario di un genitore di disabile, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari.
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