Disabili. Certificazione provvisoria dopo 45 giorni per permessi e congedi
Pubblicato il 11 settembre 2014
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, i lavoratori dipendenti possono fruire del
congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, e dei
permessi mensili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, per assistere i
portatori di handicap in possesso di certificazione provvisoria che attesti la disabilità in condizione di gravità.
Tale
certificazione provvisoria può essere rilasciata dopo
45 giorni dalla presentazione della domanda alla competente Commissione medica, dal
medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL da cui il disabile è assistito.
La certificazione provvisoria può anche essere
richiesta alla stessa Commissione medica, alla conclusione della visita.
Inoltre, per i disabili dichiarati "rivedibili", adesso è possibile continuare a fruire dei suddetti congedi e permessi anche nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e dell'iter di verifica.