La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20560 del 6 agosto 2018, ha confermato che in caso di adibizione del lavoratore disabile a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, la malattia conseguente e, quindi, fondata sulla violazione, da parte del datore, degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro e sull'affidamento da parte del predetto di compiti che determinato un aggravamento dello stato di salute del prestatore di lavoro, è esclusa dal periodo di comporto.
La sentenza in questione dà atto che, nel caso di specie, il dipendente era stato effettivamente assegnato a mansioni incompatibili con il suo stato di salute e più nello specifico era stato sottoposto ad un carico lavorativo usurante dell'apparato locomotorio con ripercussioni sulla sua condizione generale di salute ed evidente incidenza del tipo di lavoro svolto sulle difficoltà deambulatorie riscontrate dal medico.
Lo stesso aveva richiesto invano un mutamento delle mansioni ed aveva continuato comunque a svolgere compiti che ne aggravavano le condizione di salute.
Alla luce di quanto sopra e dei precedenti giurisprudenziali (vedi Cass. n. 7730/04 con riguardo a soggetto disabile collocato al lavoro con il collocamento obbligatorio e degli oneri datoriali) gli Ermellini hanno confermato che i periodi di assenza per malattie causate dalle circostanze e modalità lavorative, non rilevano ai fini del comporto al pari di quelli conseguenti ad infortuni.
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