Cambiano le regole per la richiesta dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL. I nuovi requisiti d’accesso del beneficio economico, applicabili per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a far data dal 5 settembre 2019, sono stati attualizzati al contenuto dell’art. 2 del D.L. n. 101/2019 (cd. "D.L. Tutela Lavoro"). Tale norma ha di fatto ampliato la platea dei potenziali beneficiari dalla DIS-COLL, poiché ha ridotto i requisiti contributivi necessari per fare domanda di disoccupazione.
La novità legislativa è stata recepita dall’INPS, con il messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019.
L’indennità di disoccupazione DIS-COLL, disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, è stata introdotta – in via sperimentale – nel 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Possono accedervi i lavoratori titolari di un contratto di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS, non pensionati e privi di partita IVA.
In seguito, il governo ha prorogato la misura anche per l’anno 2016 (art. 1, co. 310 della L. n. 208/2015) e fino al 30 giugno 2017 (art. 3, co. 3-octies del D.L. n. 24/2016 convertito con modificazioni in L. n. 19/2017). Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con il cd. “Jobs Act dei lavoratori autonomi” (L. n. 81/2017), il quale:
Come anticipato in premessa, i requisiti d’accesso alla DIS-COLL sono stati modificati per effetto dell’art. 2 del D.L. n. 101/2019, che è intervenuto nel corpus normativo dell’art 15, co. 2 del D.Lgs n. 22/2015 per quanto concerne i requisiti contributivi necessari per l’accesso alla prestazione.
In particolare, se in precedenza servivano – oltre allo stato di disoccupazione – almeno tre mesi di contributi accreditati presso la Gestione separata INPS, dal 5 settembre 2019, invece, basta aver maturato un solo mese per soddisfare il requisito.
Ergo, la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
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