La CGIL ha avanzato istanza di interpello, al Ministero del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina della DIS-COLL.
In particolare è stato chiesto se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 31 del 22 dicembre 2015, ha chiarito che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) di cui all’art. 15 citato in quanto non appare possibile estendere l’indennità in questione ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
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