La 11^ Commissione del Senato (Lavoro e Previdenza Sociale) in sede d'esame del disegno di Legge di Stabilità 2016 ha approvato un Odg volto a porre rimedio a quello che viene qualificato come un errore del D.Lgs. n. 22/2015 che non permette ai collaboratori di poter presentare domanda di DIS-COLL nel caso in cui abbiano perso involontariamente la propria occupazione nel gennaio 2015.
Infatti, ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 22/2015, per il 2015, è riconosciuta ai co.co.co., anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
Tuttavia la DIS-COLL spetta a condizione che i soggetti presentino congiuntamente alcuni requisiti fra cui un mese di contribuzione.
Chiaramente per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il rispetto del mese di contribuzione richiesto nell'anno 2015, per cui le domande presentate all’INPS vengono sistematicamente rigettate.
Si legge nel documento che i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente o pro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria occupazione, al fine dei riconoscimento del diritto alla DIS-COLL, devono far ricorso entro 90 giorni all'Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con conseguente aggravio di oneri.
Considerato l'esiguo numero dei soggetti esclusi dal benefìcio della DIS-COLL, è stato chiesto al Governo di riconoscere il beneficio in questione anche ai soggetti che in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015 sino a tutto il 31 gennaio 2015, possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo complessivo di quattro mesi di contributi.
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