DIS-COLL 2016

Pubblicato il 06 maggio 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dall’1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 ed ha introdotto novità di maggior favore per quanto concerne i requisiti di accesso all'indennità DIS-COLL

Con circolare n. 74 del 5 maggio 2016, l’INPS ha impartito le relative istruzioni applicative ed ha definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL, riportando le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

Requisiti

Ricorda l’Istituto che l’art. 1, c. 310, Legge n. 208/2015, ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - che non trovi applicazione la disposizione che prevedeva che il collaboratore potesse far valere, nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione della durata di un mese e che avesse dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

Presentazione della domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL, i lavoratori devono presentare apposita domanda telematica all’INPS a pena di decadenza entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

La DIS-COLL spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato; il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere al termine del predetto evento per la parte residua.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera, l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.

Qualora, invece, la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque nei termini di legge, la DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Periodo transitorio

Chiarisce la circolare INPS n. 74/2016 che, per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2016 ed il 5 maggio 2016, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 5 maggio 2016.

Non sono, comunque, da ripresentare le domande di DIS-COLL, relative ad eventi di cessazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016, già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali.

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