Diritto di accesso: visione e copia
Pubblicato il 02 novembre 2009
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 6393 del 19 ottobre, ha accolto il ricorso presentato da una società concorrente in una gara di appalto contro il provvedimento con cui il Tar Puglia aveva ritenuto che l'accesso ai documenti di gara contenenti progetti tecnici o studi presentati dai partecipanti fosse consentito nella sola forma della presa visione con esclusione della possibilità di estrazione di copia.
Nel caso di specie, la stazione appaltante, nel corso di una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi, aveva concesso alla società ricorrente la sola visione, senza estrazione di copia, dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria.
Tale prassi è stata però smentita dal Consiglio secondo cui “l'intervenuta normativa di cui alla l. n. 15 del 2005, modificativa in parte qua della l. n. 241 del 1990, comporta che debba ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione che il rilascio di copia del documento” e questo “attesa l’abrogazione della disposizione dettata dall’art. 24, comma 2, lett. d), nella formulazione originaria della l. n. 241/1990, che prevedeva, invece, a tutela della riservatezza dei terzi, persone ed imprese, la possibilità di escludere il diritto d’accesso garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”.