Sono di gran significato le precisazioni cui dà asilo la risoluzione delle Entrate n. 117 emessa in data 25 maggio 2007. Essa afferma che la somma che il proprietario del terreno che intende avvalersi del diritto di accessione (la cui disciplina è illustrata dal codice civile, artt. 934 e seguenti) riconosce all’ente che vi ha realizzato delle opere, ha natura di corrispettivo, non di indennizzo, pertanto va soggetta all’Imposta sul valore aggiunto. La successiva alienazione dell’immobile al medesimo ente, poi, comporta che l’Iva sia dovuta sul corrispettivo complessivamente pattuito, vale a dire tanto sulla parte stabilita per il terreno quanto su quella fissata per le opere, a nulla rilevando la parziale compensazione finanziaria con la somma dovuta dal venditore.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".