Diritto di abitazione al coniuge superstite: vale su un solo immobile

Pubblicato il 13 marzo 2023

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite ex art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la solacasa adibita a residenza familiare”, vale a dire l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.

Tale diritto, di conseguenza, non può comprendere due o più residenze alternative, ovvero due o più immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea.

La nozione di casa adibita a residenza familiare postula comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023, nel pronunciarsi su di una vicenda in cui il coniuge superstite di una donna, dopo aver rinunciato al diritto di abitazione sulla casa coniugale, acconsentendo alla vendita della stessa, aveva chiesto l'assegnazione ex art. 540, comma 2, c.c. della casa-vacanze della moglie defunta, domandando che fosse riconosciuto il proprio diritto di abitazione sulla medesima.

Secondo la Suprema corte, è da escludere che l'ambito del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite si estenda fino a comprendere due o più residenze alternative, come nella specie ritenuti la villa delle vacanze e l'appartamento in città, ovvero due o più immobile di cui i coniugi avevano la disponibilità e che usavano in via temporanea o saltuaria, per soggiorni più o meno brevi.

Da qui l'enunciazione del principio di diritto sopra richiamato.

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