Come ogni anno il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce le misure del diritto annuale per il 2022: si confermano gli importi del 2021 e anni precedenti.
Infatti, con DL n. 90/2014 era stata disposta la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, stabilendo che dal 2017 si applica una riduzione del 50%.
La nota del 22 dicembre 2021 n. 429691 riporta, quindi, le misure fisse e le somme per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato.
Dal 2022 le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati sono le seguenti:
Sede |
Unità locale |
|
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA |
|
|
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione |
44 euro |
8.80 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
100 euro |
20 euro |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA |
Sede |
Unità locale |
Società semplici non agricole |
100 euro |
20 euro |
Società semplici agricole |
50 euro |
10 euro |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 |
100 euro |
20 euro |
Soggetti iscritti al REA |
15 euro |
|
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO |
|
|
per ciascuna unità locale/sede secondaria |
55 euro |
Tali importi sono indicati nel loro importo esatto ma ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio può essere necessario provvedere all’arrotondamento all’unità di euro sull’intero importo dovuto come segue: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi; per difetto, se inferiore.
Le imprese che devono versare il diritto annuale commisurato al fatturato - imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie – applicano al fatturato 2021 le seguenti aliquote:
Scaglioni di fatturato |
ALIQUOTE |
|
da euro |
a euro |
|
0 |
100.000,00 |
€ 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
|
0,001% |
N.B. La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200 è soggetta alla riduzione complessiva del 50%; pertanto, le imprese con fatturato fino a 100.000 euro versano come diritto annuale l’importo di euro 100.
Per quanto riguarda la somma massima, pari a 40.000 euro, si specifica che è soggetta alla riduzione del 50%: dunque l’importo da versare non sarà mai superiore a 20.000 euro.
Il pagamento del diritto camerale può avvenire:
La tassa, si ricorda, va versata nello stesso termine fissato per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
In caso di iscrizione nel registro in corso d’anno, il contributo può essere versato contestualmente all’iscrizione o all’annotazione oppure entro i successivi 30 giorni.
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