Sono state determinate le misure del diritto annuale per l’anno 2016 dovuto alle camere di commercio dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della Legge 11 agosto 2014 n.114 relativa alla riduzione del 40% del diritto annuale dovuto per l'anno 2016 alle Camere di Commercio, ha comunicato gli importi del diritto annuale relativi alle imprese che dal 1° gennaio 2016 chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle Imprese o che aprono nuove unità locali o sedi secondarie nonché ai nuovi soggetti REA.
Si ricorda che l'articolo 28, 1° comma, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014 n. 114 (semplificazione e trasparenza amministrativa), riduce l'importo del diritto annuale del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e del 50% per l'anno 2017.
L'imposta si applica:
- in misura fissa, per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale (impresa individuale 52,80 euro), per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (120 euro) e per i soggetti Rea (18 euro);
- in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato (prima fascia 120 euro) per tutte le altre imprese (società di capitali, società di persone e società cooperative).
Lo comunica il Mise con la nota n. 279880 del 22 dicembre 2015: “Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2016”.
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