Diritto al mantenimento confermato se il figlio lavora solo saltuariamente

Pubblicato il 24 marzo 2010
Con sentenza n. 6861 depositata lo scorso 22 marzo 2010, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, in un giudizio di separazione, avevano disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, la quale vi abitava con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Confermato anche l'obbligo al mantenimento di uno dei due figli che, sebbene fosse maggiorenne e fosse quasi sempre fuori casa per lavori saltuari, non poteva essere considerato economicamente indipendente.

Per i giudici di legittimità, in particolare, “la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”. Rigettato, quindi, il ricorso in Cassazione presentato dall'ex marito che si opponeva ai provvedimenti di assegnazione e mantenimento disposti dai giudici di prime cure.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy