Diritto al compenso per l'attività di consulenza fiscale non esclusiva
Pubblicato il 15 giugno 2010
La Cassazione, con sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato da una consulente del lavoro avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano escluso che la stessa potesse essere retribuita per una serie di attività di consulenza fiscale effettuate in favore di un cliente. Secondo la decisione impugnata quest'ultimo non avrebbe dovuto pagare la consulente in quanto quelle attività erano riservate ai commercialisti.
Nel testo della loro pronuncia, i giudici di legittimità, pur ricordando che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, comporta, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 del Codice civile, una nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, “privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa”, hanno altresì ribadito che, per stabilire se ricorra o meno la nullità prevista dall'art. 2231 Codice civile, occorre comunque verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale.