Diritti sindacali dei lavoratori somministrati: quale CCNL si applica?

Pubblicato il 18 settembre 2023

Per l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati ci si deve riferire al CCNL applicato dall’agenzia del lavoro; per il periodo della missione, invece, la disciplina è quella contenuta nel contratto proprio dell’impresa utilizzatrice.

Questa la risposta data dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 1 del 15 settembre 2023, ad un quesito posto da Ugl agroalimentare; vediamo nei dettagli quanto illustrato dal Ministero.

Per un quadro generale della disciplina della somministrazione, e delle novità apportate dal Decreto lavoro, si veda l’articolo “Il contratto di somministrazione post Decreto Lavoro”.

Lavoratori somministrati e diritti sindacali: la disciplina legislativa

La questione si pone in quanto la somministrazione di lavoro coinvolge l’agenzia di somministrazione, il lavoratore somministrato e l’impresa utilizzatrice con due distinti rapporti contrattuali: il contratto concluso tra l'utilizzatore e il somministratore e quello di lavoro individuale stipulato invece tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.

Se, infatti, datore di lavoro del lavoratore somministrato è formalmente l'agenzia di somministrazione, la prestazione lavorativa nel periodo della missione è effettuata sotto il controllo e la direzione dell’utilizzatore.

Proprio per la scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, si tratta dunque di una struttura contrattuale che comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.

A livello legislativo, per quanto di interesse, l’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015 riconosce ai lavoratori somministrati i medesimi diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970 per la generalità dei lavoratori subordinati.

Il lavoratore somministrato ha infatti diritto ad  esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale e a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

Il CCNL da applicare

In linea generale, chiarisce il Ministero, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è quindi quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.

Tuttavia è necessario che per il periodo della missione la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dal CCNL applicato dall’utilizzatore, proprio per garantire una effettiva parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati che, a norma dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore

Tale principio vale anche con riferimento ai diritti sindacali, per il riconoscimento e l’esercizio dei quali si deve far riferimento in prima battuta al CCNL applicato dall’agenzia di somministrazione consentendo però al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo tutti i diritti sindacali riconosciuti dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice.

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