Come previsto dall'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR n. 43/1973 e successive modificazioni), si è provveduto a fissare il saggio di interesse semestrale in caso di pagamento differito di oltre 30 giorni dei diritti doganali.
Tali diritti riguardano le imposte (comprensive di dazi e IVA) calcolate sull’importazione dei beni provenienti da Paesi/territori extra UE.
Il decreto del 10 agosto 2021, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, indica nella misura dello 0,165% il tasso suddetto, con riferimento al periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022.
Si ricorda che la misura viene determinata, sentita la Banca d’Italia, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
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