La risoluzione n. 157 dello scorso 5 luglio, emessa dall’agenzia delle Entrate, dichiara deducibile il costo del diritto di superficie che, inoltre, non deve essere scorporato dal valore degli immobili strumentali. In caso però di acquisto del diritto costituito a tempo indeterminato, deve essere applicato il dl 223/06 modificato dal dl 262/06 e dalla legge 296/06. Se per la concessione del diritto di superficie a tempo determinato è previsto un canone periodico, le spese per i beni di terzi sono deducibili nella definizione del reddito imponibile nell’esercizio di competenza; se invece è previsto il pagamento di una somma complessiva per l’acquisto del diritto, il costo origina quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte dirette, in base alla durata dell’utilizzazione prevista dal contratto. Nel caso in cui la spesa per l’acquisto del diritto sia un onere accessorio al fabbricato strumentale, è possibile dedurre tutta la quota di ammortamento. Per l’acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato è necessario scorporare il costo delle aree occupate dalla costruzione da quelle che ne rappresentano le pertinenze.
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