Con la risoluzione n.192 dello scorso 27 luglio, l’agenzia delle Entrate, ha ritenuto che, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale con annesso diritto di superficie a tempo determinato, la quota di ammortamento o l’eventuale quota capitale del canone di leasing sono interamente deducibili poiché non comprensive del valore del terreno. Nel caso di diritto di superficie a tempo indeterminato, deve essere considerata la norma sulla non deducibilità della quota di ammortamento riferibile al valore dell’area.
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