La circolare 3587/C, 20 giugno 2006, del ministero delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico) afferma che “Le imprese ... dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte ...”. Il diritto annuale delle Camere di commercio ha, infatti, le stesse scadenze di Unico (20 giugno/20 luglio); si versa con modello F24 e può essere compensato, come ogni altro tributo e contributo. Esso consente il ravvedimento ed è deducibile dal reddito; è soggetto alle stesse sanzioni del Fisco e il giudizio compete alle Commissioni tributarie. Dunque, ciò che le imprese iscritte al Registro delle CdC (5,5 milioni) pagano ogni anno per la pubblicità legale è a tutti gli effetti un tributo. Solo che mentre il modello Unico ammette la compensazione senza maggiorazione anche dal 21 giugno al 20 luglio, le CdC pretendono lo 0,40%, pena la sanzione del 10 per cento.
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