Dirigenti decaduti. Eccezione da sollevare in primo grado

Pubblicato il 17 ottobre 2015

Il contribuente deve eccepire in primo grado la nullità dell'atto quando è dovuta al fatto che il dirigente dell'ufficio è decaduto dall'incarico ex sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

Sono i giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione – con sentenza n. 20984 depositata il 16 ottobre 2015 – ad affermare che non è possibile rilevare d'ufficio la nullità di tale specie.

Il contribuente: cartella di pagamento nulla

Tra i vari motivi di ricorso in cassazione avverso una cartella di pagamento, il contribuente chiede alla Corte di dichiarare la nullità dell'atto per il fatto che il titolare dell’ufficio delle Entrate, che aveva emesso il ruolo, aveva assunto la funzione dirigenziale sulla base dell’articolo 8 del D.L. n. 16/2012, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale.

La Corte: tale vizio va sollevato dal ricorrente in primo grado

Sul punto la Corte di cassazione, richiamando quanto affermato nella sentenza del 18 settembre 2015, n. 18448, asserisce che il vizio in parola deve essere fatto valere dal contribuente con il ricorso entro il termine di decadenza fissato dall'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 ed, in mancanza, il provvedimento, pur se nullo, diviene definitivo con conseguente riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il motivo risiede nel fatto che alla sanzione della nullità non è direttamente applicabile il regime dei vizi di nullità dell’atto amministrativo. L'ordinamento tributario è un sottosistema del diritto amministrativo: pertanto possono trovare applicazione le norme del procedimento amministrativo solo se non derogate od incompatibili con quelle del diritto tributario che normano il procedimento impositivo.

Ed il legislatore tributario non ha inteso ricomprendere nella nullità tutti i vizi che possono colpire l'atto tributario.

Il suddetto vizio di nullità va quindi eccepito nel ricorso introduttivo di primo grado, non potendo la Corte procedere d'ufficio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy