Dirigente provinciale nominato “a discrezione”. E’ abuso d’ufficio
Pubblicato il 19 marzo 2015
Con sentenza
n. 11394 depositata il 18 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha annullato la pronuncia – per prescrizione del reato contestato - con cui la Corte d’Appello aveva condannato il
Presidente di una Provincia per
abuso d’ufficio.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha tuttavia ritenuto integrati, nel caso di specie, tutti
gli estremi del reato di cui all’art. 323 c.p., pur constatandone l’avvenuta prescrizione.
In particolare, l’imputato ricorrente, in qualità di Presidente dell’Amministrazione provinciale, aveva conferito un
incarico dirigenziale - in
assenza di qualsivoglia procedura selettiva e solo
sulla base di un rapporto intuitu personae – ad un soggetto totalmente privo dei requisiti professionali e di esperienza previsti. Ciò, contrariamente a quanto riportato nel Regolamento provinciale degli Uffici e dei Servizi al momento vigente, che per l’appunto, richiedeva specifici requisiti professionali per l’affidamento di incarichi dirigenziali di struttura.
Sussiste dunque, qui – come la Suprema Corte ha specificato – l’elemento
“violazione di legge”, necessario ad integrare il reato di
abuso d’ufficio.
Ma sussiste al pari –ha proseguito– anche l’ulteriore elemento dell’ “
ingiusto vantaggio patrimoniale”, che consiste, nel caso di specie, nell’ottenimento e conseguente svolgimento dell’incarico dirigenziale in mancanza della necessaria qualificazione professionale, essendo perciò dimostrata l’inidoneità del soggetto vincitore allo svolgimento della funzione assegnatagli.
Il
dolo intenzionale nella condotta contestata, infine – a detta della Cassazione – è riscontrabile laddove si tenga conto che il ricorrente abbia individuato l’affidatario dell’incarico
in maniera del tutto discrezionale, senza alcuna procedura selettiva, ancorché il vincitore non avesse ancora conseguito l’abilitazione alla professione forense e fosse dunque carente dei minimi requisiti richiesti. Il tutto, tra l’altro,
senza alcuna ragione d’urgenza né reale necessità di duplicazione delle figure apicali – e relativi costi – all’interno dell' Amministrazione provinciale.