Arrivano dall’Inps le istruzioni operative per l’esposizione nei flussi Uniemens dell’anticipo del rinnovo contrattuale ai dipendenti pubblici disposto dall’articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145.
L’argomento è oggetto del messaggio n. 4191 del 24 novembre 2023.
Il citato articolo 3 del decreto legge n. 145/2023 dispone che, nelle more della definizione dei rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato l'emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 sia incrementato di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi successivi conguagli.
Ma, attenzione, l’incremento non rileva ai fini dell'attribuzione dell’esonero parziale IVS di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto lavoro, per cui sullo stesso non verrà riconosciuto il beneficio previdenziale e quindi il dipendente dovrà pagare i contributi pieni e non quelli ridotti.
Conseguentemente, l’erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero parziale IVS, sia ai fini della quantificazione dell’esonero parziale IVS spettante, in quanto lo stesso non troverebbe applicazione sull’anticipazione erogata.
Sezione <Poscontributiva>
La somma erogata a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>, deve essere esposta all’interno del flusso Uniemens sulla mensilità di dicembre 2023 su <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, valorizzando i seguenti elementi:
Ai fini della valorizzazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 i datori di lavoro devono escludere dal computo della base imponibile valorizzata all’interno dell’elemento <BaseRif> le somme erogate a titolo di anticipo.
Sezione <ListaPosPA>
Le Amministrazioni statali interessate devono esporre l’importo erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell’elemento <Imponibile> delle relative Gestioni, anche nell’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
Pertanto, per i lavoratori per i quali nel mese di dicembre 2023 si debba procedere al recupero dell’esonero in quanto destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, deve essere esposto uno dei codici 39, 40, 46, 47, 48 e 49, relativamente ai quali l’anticipo contrattuale non deve modificare il diritto all’esonero parziale IVS, né la sua quantificazione.
Tale modalità non deve essere adottata se nel mese di dicembre 2023 il lavoratore non benefici del suddetto esonero, per cui l’anticipo contrattuale deve essere esposto solo nei relativi campi <Imponibili>, né nei casi in cui l’anticipo venga erogato a un lavoratore che nel mese di dicembre 2023 si trovi in uno stato di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro.
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