La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 29455 del 17 dicembre 2008, ha precisato che i cittadini italiani, dipendenti pubblici, che risiedono e lavorano all'estero devono pagare le imposte sui redditi in Italia. E questo anche se l'ente pubblico è stato trasformato in Spa a partecipazione statale. Inoltre, – spiegano i giudici di legittimità – il prelievo in Italia si ha anche quando lo Stato estero abbia stipulato una convenzione (ad esempio nel caso della Svizzera) per cui l'imposizione segue il criterio “dell'origine” dell'ente che eroga la retribuzione e della cittadinanza del lavoratore.
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