Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente solo adducendo la necessità di eliminare l’ufficio presso il quale egli presta la propria opera dovendo fornire prova di non poterlo utilizzare in altro settore dell’azienda. Inoltre è censurabile il provvedimento preso nel caso in cui l’impiegato possegga un “elevato grado di istruzione” essendo possibile utilizzarlo in settori diversi da quello nel quale operava.
Sono questi i principi riaffermati dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con sentenza n. 7381 del 2010 in materia di licenziamenti illegittimi ribadendo che ricade sul datore di lavoro l’onere di provare che il lavoratore, licenziato per chiusura del settore in cui prestava servizio, non può essere occupato con successo in un altro reparto.
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