Dipendente a tempo pieno: sì alle attività occasionali e accessorie indicate dalla legge

Pubblicato il 23 dicembre 2010 Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, risponde al quesito dei consulenti del lavoro circa la possibilità di svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria da parte dei lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.

Nell’interpello è premesso l’ambito di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, ex articolo 70 del Dlgs 276/2003.

Successivamente è spiegato che :

- il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo nell’ambito dei settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) con la conseguenza che le attività lavorative indicate dall’art. 70, comma 1, del Dlgs 276/2003 (riforma Biagi), possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);

- nell’ambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 – 2010 e per l’anno 2010 (art. 70, comma 1 bis).

Nell’escludere la possibilità di utilizzare il sistema dei voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, il Ministero conclude che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possono svolgere prestazioni di natura occasionale espressamente citati dalla legge Biagi, fermo restando che i lavoratori del pubblico impiego sono tenuti alla preventiva autorizzazione da parte della p.a. di appartenenza.
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