Il padre lavoratore, che intende dimettersi durante i primi tre anni di vita del bambino, deve sempre convalidare le dimissioni presso il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. Ciò a prescindere dalla fruizione del congedo paterntà avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare.
A specificarlo è l’INL, con la nota n. 749 del 25 settembre 2020.
L’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In merito al suddetto disposto normativo, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 11676/2012, si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
La citata sentenza ha rilevato una contraddizione nell’impianto normativo, oggetto di interpolazioni succedutesi nel tempo, sia in relazione all’art. 54, co. 7 sia in relazione all’art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Infatti, in entrambi i casi la fruizione del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 si pone quale condizione rispettivamente per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.
In conformità con il principio espresso dalla Corte appare necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo obbligatorio.
Pertanto, l’INL ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù, come già chiarito, di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
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