Dimissioni giusta causa del dirigente: diritto alla prestazione nel periodo di preavviso

Pubblicato il 04 luglio 2024

Con l’ordinanza 3 luglio 2024, n. 18263, la Corte di Cassazione, in ordine ai criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede, valorizza il diritto alla prestazione lavorativa nel periodo di preavviso e considera legittima la giusta causa di dimissioni rassegnate dal lavoratore - nella specie, si trattava di un dirigente - a seguito della condotta assunta da parte datoriale.

Giudizio di merito

Il giudizio di legittimità è intervenuto a seguito della sentenza del giudice di seconde cure, che concordemente alla pronuncia di primo grado, confermava il rigetto della domanda di accertamento dell’esistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall’appellante, in considerazione del comportamento assunto dalla parte datoriale, nonché la richiesta di condanna della medesima al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del saldo del TFR.

In considerazione di ciò, la Corte territoriale ha escluso che la risoluzione immediata del rapporto di lavoro comunicata dal lavoratore fosse configurabile come giusta causa a fronte della condotta datoriale che si era limitata a sospendere le ordinarie modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative solamente per 5 giorni, ferma la garanzia della retribuzione e tenuto conto della necessità della stessa di potersi organizzare anche alla luce delle mansioni ricoperte dall’appellante.

La parte soccombente avverso a tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione.

Pronuncia della Cassazione

I giudici di Piazza Cavour hanno messo in rilievo che l’inadempimento datoriale non si è esaurito in un singolo comportamento, bensì si è svolto tramite plurime condotte poste in essere in un breve arco di tempo pari a cinque giorni consecutivi, impedendo di fatto al dirigente l’accesso in ufficio e l’utilizzo di strumenti elettronici.

In conclusione, la Corte di Cassazione afferma che nel nostro sistema giuridico la sospensione del lavoro è contemplata esclusivamente sotto una duplice veste: sospensione c.d. cautelare e sospensione c.d. disciplinare. in entrambi i casi la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro è correlata all’esistenza accertata o contestata di un inadempimento del lavoratore ai propri obblighi. Conseguentemente è da ritenersi illegittima la sospensione del rapporto di lavoro a fronte dell’esercizio legittimo da parte del lavoratore del diritto di recesso con preavviso.

Ne discendono quindi, la violazione dell’articolo 2119 c.c. a causa della gravità dell’inadempimento datoriale posto in essere senza tenere conto dei principi generali dell’ordinamento e la valorizzazione del diritto alla prestazione lavorativa nel periodo di preavviso, ritenendosi integrata, nel caso di specie, una giusta causa di recesso.

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