Con la nota n. 326 del 23 febbraio 2021, l’INL ha fornito utili indicazioni in merito all'iter di gestione degli eventuali ricorsi presentati avverso la diffida accertativa adottata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, così come riscritto dall'art. 12-bis del D.L. n. 76/2020. La nota, oltre a proporre un modello di decisione per definire i ricorsi presentati, presenta anche utili chiarimenti operativi sulle fasi successive all'adozione del provvedimento di diffida.
Il modello è disponibile nella sezione intranet dedicata alla diffida accertativa nel cui contesto confluiranno anche le risposte ai quesiti proposti dagli uffici territoriali nell’attuale fase di avvio della nuova procedura.
Il provvedimento di diffida dovrà contenere l’indicazione delle eccezioni sollevate da ciascun ricorrente, in relazione alle quali dovrà essere resa una analitica motivazione.
In particolare, nei casi in cui il provvedimento di diffida accertativa abbia come destinatari anche obbligati solidali, si avrà cura di specificare nei confronti di chi abbia effetto la decisione. Sarà quindi necessario prestare massima attenzione sulla natura dei motivi oggetto di ricorso e, più in dettaglio, se gli stessi possano ritenersi comuni a tutti i soggetti obbligati ovvero riguardino esclusivamente la posizione del ricorrente.
Nel primo caso, infatti, un’eventuale decisione di accoglimento, anche parziale con conseguente ridetermina della diffida, è idonea a produrre effetti anche nei confronti dell’obbligato rimasto inerte o che abbia presentato ricorso tardivo – come tale inammissibile – ad eccezione delle ipotesi in cui sia stato siglato accordo in sede di conciliazione monocratica.
In ragione del fatto che i provvedimenti impugnati provengono dall’INL che è anche chiamato a decidere sui ricorsi, l’istruttoria è affidata a soggetti appartenenti a un processo diverso da quello della vigilanza o comunque a soggetti che possa garantire un approccio obiettivo sulle questioni sollevate. L’attività istruttoria deve, in ogni caso, avvalersi dell’ausilio del personale ispettivo.
In fase preliminare, infatti, è necessario che il personale ispettivo che abbia redatto l’atto trasmetta, unitamente a tutta la documentazione utile, una puntuale relazione avente ad oggetto i motivi di doglianza del ricorrente.
Poiché l’attività istruttoria non può prescindere dalla relazione e dalla relativa documentazione e tenuto conto del fatto che la presentazione del ricorso sospende l’esecutività della diffida accertativa sino a quando non viene adottata la decisione, è necessario assicurare ogni misura organizzativa idonea a velocizzare tali passaggi.
La decisione va comunicata al lavoratore, ai ricorrenti nonché ai soggetti obbligati rimasti inerti nell’ipotesi in cui la decisione abbia effetti nei loro confronti. In tutte le ipotesi in cui la decisione sia di rigetto o di inammissibilità del ricorso – per le quali la decisione già reca la dichiarazione di esecutività della diffida accertativa – la notifica della stessa al lavoratore assolve a tutti gli oneri di comunicazione senza necessità di redigere ulteriori atti.
Uno degli aspetti su cui la nota si sofferma riguarda le possibili interferenze tra:
In tal caso, per l'INL, è auspicabile dare precedenza alla decisione del Comitato, sospendendo il procedimento relativo al ricorso sulla diffida, purché, evidentemente, si abbia tempestiva conoscenza della presentazione del ricorso avverso il verbale unico.
Altra questione affrontata è la possibilità per il lavoratore di chiedere all'ufficio e ottenere copia del ricorso e/o del relativo provvedimento di diffida accertativa, con l'avvertenza che quest'ultimo non costituisce ancora titolo esecutivo, in quanto l'esecutività è sospesa in ragione della presentazione del ricorso.
Sul punto, l’INL afferma che in tutte le ipotesi di rigetto o di inammissibilità del ricorso, per le quali la decisione già reca la dichiarazione di esecutività della diffida accertativa, la notifica della stessa al lavoratore assolve a tutti gli oneri di comunicazione senza necessità di redigere ulteriori atti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".