Diffida accertativa: l’obbligato in solido non può proporre ricorso
Pubblicato il 29 luglio 2014
Il Ministero del Lavoro, con nota prot.
13325 del 22 luglio 2014, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. n.
124/2004, la
diffida accertativa va indirizzata esclusivamente al
datore di lavoro.
Tuttavia, lo stesso Ministero, con circolare n.
5 dell’11 febbraio 2011, ha stabilito che le diffide accertative per crediti patrimoniali vanno
notificate a tutti i soggetti responsabili solidali, ma – chiarisce la nota - al solo fine di far conoscere agli eventuali responsabili in solido le
conseguenze pregiudizievoli, in termini di eventuale chiamata in solidarietà per mezzo di atti successivi.
Conseguentemente, conclude la nota ministeriale, gli
obbligati solidali non hanno facoltà di ricorrere, avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali, davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 124/2004, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.