La conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazione (Legge n. 120/2020), ha modificato l’istituto della diffida accertativa disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 e l’INL ha fornito le prime istruzioni operative ai propri ispettori evidenziando che la nuova disciplina riguarda le sole diffide accertative notificate dal 15 settembre 2020.
Innanzitutto l’INL evidenzia che, poiché è espressamente previsto che la nuova diffida trovi applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati, la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, dovrà avere in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.
La circolare conferma, inoltre, la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione monocratica entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa.
Per l’INL, una volta promosso il tentativo di conciliazione e sino alla conclusione dello stesso – anche in data successiva ai 30 giorni dalla notifica della diffida – il provvedimento resta sostanzialmente “congelato”, senza acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Inoltre, benché la disposizione rimetta la possibilità di conciliare al “datore di lavoro” l’Ispettorato ritiene che, nelle ipotesi di esternalizzazioni, tale facoltà vada estesa anche all’obbligato solidale che andrà comunque convocato “per consentirgli di partecipare e di siglare l’eventuale accordo che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti di tutte le parti”.
Stante, infatti, il dettato letterale, nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perderà efficacia soltanto nei suoi confronti mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione.
A questo punto – evidenzia la circolare- il lavoratore potrà attivarsi per l’esecuzione dell’accordo (ove lo stesso non sia rispettato) ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, D.Lgs. n. 124/2004 – secondo cui “il verbale (…) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata” – ovvero mettere in esecuzione la diffida accertativa nei confronti della parte che non abbia aderito alla conciliazione.
Sempre entro 30 giorni il datore di lavoro può decidere di promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’ITL ed anche in questo caso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che tale facoltà debba essere estesa all’obbligato solidale.
A differenza della procedura preesistente, l’eventuale ricorso:
Evidenzia, inoltre, la circolare n. 6/2020 che la diffida adottata dal personale ispettivo acquista automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza alcun provvedimento ulteriore da parte del Dirigente di sede o altro provvedimento da parte dell’Ufficio:
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