Entro il 31 maggio 2022, le aziende potranno presentare le domande per il differimento degli adempimenti contributivi, relativamente ai periodi relativi alla chiusura aziendale per ferie collettive.
Il differimento è rivolto alle aziende che - a causa della sospensione per ferie collettive - non possono versare i contributi e/o presentare la denuncia contributiva mensile entro i termini di scadenza ordinari.
L’Inps, con il messaggio 18 maggio 2012, n. 8609, ha fornito le istruzioni relative alla presentazione della richiesta di autorizzazione in questione.
Nello specifico, la domanda dovrà essere trasmessa telematicamente sul sito istituzionale dell’Inps, al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > "Servizi per le aziende ed i consulenti" > “Cassetto previdenziale contribuente – Comunicazioni on line – gestione istanze on line - codice 445”.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza, l’azienda otterrà l’autorizzazione di differimento dei termini ordinari per il versamento dei contributi tramite l’invio del flusso UniEmens.
Si rammenta che il termine non è perentorio, poiché l’Inps potrà accogliere anche successive istanze qualora le stesse siano state presentate in situazioni particolari.
In caso di eventuali difformità rispetto a quanto specificato nella domanda di presentazione ovvero di un'eventuale verifica da parte dell'istituto dell'effettiva chiusura/sospensione dell'impresa, l’istituto potrà annullare l’autorizzazione concessa e applicare le sanzioni amministrative previste.
La domanda non potrà essere rigettata nei casi in cui in azienda siano presenti dipendenti addetti alla manutenzione degli impianti o alle lavorazioni a ciclo continuo.
Tuttavia, l’autorizzazione non è vincolante, in quanto l’impresa potrà, in ogni caso, effettuare i versamenti entro i termini ordinari stabiliti dalla legge.
Nei casi di rigetto della domanda, sarà possibile presentare ricorso al consiglio di amministrazione dell’Istituto.
La richiesta di autorizzazione potrà interessare i versamenti di un solo mese, anche se il periodo di ferie risulti a cavallo tra due mesi.
Il versamento differito dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.
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